NORMATIVE

1) NORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI PORTIERATO

L'attività di Portierato non più soggetta, ai sensi della Legge 24.11.2000, n. 340, a regime dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 62 T.U.L.P.S. - si differenzia da quella di vigilanza privata sostanzialmente in  al tipo di servizio richiesto al “portiere”, che non attiene esclusivamente alla generica sorveglianza dell'immobile cui lo stesso è adibito ma è anche collegato allo svolgimento delle attività che nello stabile si compiono.

Giova infatti sottolineare che, in base al contratto di volta in volta considerato, possono essere incluse tra le prestazioni richieste al portiere anche mansioni diverse dalla semplice vigilanza quali, ad esempio, servizi di reception, assistenza clienti, consegna della corrispondenza, custodia intesa come manutenzione dell'integrità dell'edificio, pulizia dello stabile.

Diversamente il servizio delle guardie particolari giurate (GPG) attiene esclusivamente alla prevenzione e repressione delle attività predatorie e, quindi, di difesa del diritto di proprietà, tantè che alle medesime è fatto esplicito divieto di attendere ad altre mansioni lavorative che possano “distrarre” dal servizio di vigilanza cui sono destinate (art. 3 del R.D.L. N° 2144/1936).

Da quanto sopra esposto il Ministero dell'Interno ha chiarito che, al fine di poter definire un determinato tipo di prestazione quale attività di vigilanza sottoposto alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S. Ovvero quale servizio di portierato, ormai non più rilevante ai fini di pubblica sicurezza, occorre esaminare caso per caso il tipo di servizio per il quale si sono accordate le parti.

La più recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la Legge 24.11.2000 n° 340, che ha soppresso l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 62 del T.U.L.P.S., ha dato spazio a società di servizi di portierato; società che (venendo peraltro a legarsi, sia pure in un rapporto temporaneo, con gli stabili da custodire) sono ammissibili nel vigente ordinamento nazionale e comunitario (così come peraltro previsto anche nell'ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari, di cui alla normativa comunitaria e nazionale attuativa: D.L.vo 157/1995). Al riguardo, è stato sottolineato che – in presenza dell'avvenuta liberalizzazione dell'attività di portierato – ben possono operare organizzazioni imprenditoriali che, senza realizzare intermediazioni di manodopera vietate dall'art.1 della Legge 23.10.1960 n° 1369, in grado di offrire servizi di custodia finalizzati alla tutela della proprietà, ma connaturati da prestazioni non implicanti un obbligo di difesa attiva della proprietà.

La predetta giurisprudenza ha affermato che l'attività di portierato (di custodia), quale che ne sia la forma di espletamento, ha tra le sue finalità lecite e possibili anche quella di tutela della proprietà, essendo peraltro sufficiente la presenza di un portiere (o dei dipendenti delle società di servizi) a scoraggiare eventuali intrusioni o altre azioni in un suo danno. Il committente può avere la necessità non di un servizio di vigilanza da autorizzare ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. “bensì di  un ordinario servizio di portierato e custodia”.

In questo caso le prestazioni possono consistere: nel controllo delle infrastrutture di servizio, della chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle attrezzature elettroniche, etc.; nella registrazione dei visitatori, nel controllo e nell'ispezione degli accessi, nella regolazione dell'afflusso delle vetture nei parcheggi, nella monitorizzazione dell'impianto di allarme antintrusione e nell'obbligo. In caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed a quant'altri verranno individuati dall'ente proprietario per i necessari interventi; nella gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'azienda; in compiti ispettivi sia nel parcheggio che in aree interne all'edificio; nell'assicurarsi che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile senza dichiarare dove è diretta; nell'impedire l'ingresso ad accattoni, venditori ambulanti o perone sospette, impedendo il volantinaggio da parte di persone non autorizzate; vietare la sosta nella guardiola a persone non autorizzate, fornire indicazioni; custodire le cose loro consegnate; ispezionare, dopo la chiusura del portone, i cancelli, ogni altra porta di accesso ed i locali; svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas etc..

Le predette prestazioni, alla stregua della genericità dei loro contenuti, fanno parte delle attività di mera custodia e vigilanza passiva proprie dell'attività di portierato.

Prot. n. 0400367/16.4/ Gab. 22 marzo 2004
Prefetto Orrù
Ufficio di Gabinetto.Ministero dell'Interno Prefettura CA

2) NORMATIVE SULLA VIGILANZA ANTINCENDIO

Art. 2 D.M. 261/96

Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell’attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l’evento dannoso. - Approfondisci

Art. 4 D.M. 261/96 comma 5

5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L’idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. - Approfondisci

Art. 6. D.M. 10/03/98- Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto. - Approfondisci

3) NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 18.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

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4) NORMATIVA SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

Decreto15 luglio 2003, n. 388 
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2004) - Approfondisci

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